Corrispettivi Telematici

Obbligo di corrispettivi telematici dal 1° Gennaio 2020

Dal 1° luglio 2019, per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972 con volume d’affari 2018 superiore a 400.000 euro, decorrono i nuovi obblighi generalizzati di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come disposto dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015. Con decreto Mef del 10 maggio 2019, sono state individuate le casistiche di esonero (valide temporaneamente fino a data da individuarsi con le associazioni di categoria) e sono stati altresì individuati nuovi criteri di marginalità (operazioni non superiori all’1%) che consentono, anche ai soggetti che hanno superato suddetto volume d’affari, di partire dal 1° gennaio 2020, anziché dal 1° luglio 2019.

Salvo poche eccezioni, dal 2020 il mondo di certificazione dei corrispettivi sarà quindi completamente caratterizzato dal superamento degli attuali strumenti sostitutivi della fattura (scontrini e ricevute fiscali) per lasciare il passo a una modalità di certificazione uniforme ed esclusivamente gestita dai nuovi registratori telematici (o da strumenti equipollenti). Anche per l’effetto di alcune precisazioni contraddittorie, contenute in risposte fornite dall’Agenzia delle entrate nel corso del mese di maggio (risposta n. 149/2019 e risposta n. 159/2019) non mancano comunque dubbi in particolare per quanto riguarda la puntuale individuazione delle relazioni fra nuova disciplina dei registratori telematici (RT) e alcuni istituti di quella precedente.

Sono interessati alle novità disciplinate dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 (installazione dei nuovi RT) i soggetti di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972 ossia i soggetti (commercianti e assimilati) esonerati dall’obbligo di emissione della fattura.

A fronte di detto esonero, nella disciplina ante obbligo RT, opera:

– in alcuni casi specificatamente individuati (articolo 2, D.P.R. 696/1996 e altre disposizioni), anche l’esonero dall’obbligo di certificazione attraverso lo scontrino fiscale (SC) o la ricevuta fiscale (RF);

– in tutti gli altri casi , l’obbligo di emettere SC o RF al momento della cessione o ultimazione del servizio;

– l’obbligo (in entrambi i casi) della tenuta del registro corrispettivi (articolo 24, D.P.R. 633/1972) al fine di far concorrere gli stessi nella liquidazione periodica Iva.

Disposizioni particolari sono inoltre già in vigore dal 2017 e dal 2018 per le operazioni a mezzo distributori automatici (comma 2) e cessioni di gasolio o benzina presso pompe ad alta automazione (comma 1-bis).

La disciplina del citato articolo 2, comma 1, D.Lgs. 175/2014, come modificato dall’articolo 17, D.L. 119/2018, impone l’adozione (in linea di principio) generalizzata del nuovo processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Detto processo obbligatorio (che fino al 31 dicembre 2018 era opzionale) decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari complessivo, nel 2018, superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri . Come confermato nella risposta a interpello n. 139/2019, per chi non vi ha già optato entro il 2018, è comunque ammessa l’adozione dei nuovi RT anche prima del 1° luglio 2019 (con defiscalizzazione dei precedenti registratori di cassa) purché la messa in servizio avvenga in modo contestuale per tutti gli eventuali diversi punti vendita (in altri termini non è ammessa, per il medesimo soggetto, la certificazione in forma promiscua attraverso sia nuovi RT che vecchi registratori di cassa o ricevute fiscali).

La nuova disciplina porta con sé il superamento:

– dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (scontrini e ricevute fiscali) di cui all’articolo 12, comma 1, L. 413/1991 e al D.P.R. 696/1996 (articolo 1, comma 5, D.Lgs. 127/2015);

– della tenuta del registro corrispettivi di cui all’articolo 24, D.P.R. 633/1972 (articolo 1, comma 1, D.Lgs cit.), tranne, se vogliamo, per il caso di mancato o irregolare funzionamento del RT nel qual caso, previa tempestiva richiesta di intervento di un tecnico abilitato, va adottato, fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento, un apposito registro tenuto anche in modalità informatica.

I nuovi obblighi generalizzati (comma 1), che fanno seguito a quanto già in vigore per le vending machines (comma 2) e (parzialmente) per i distributori di carburanti (comma 1-bis), determinano in linea di principio anche il superamento delle attuali casistiche di esonero dall’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. A tal riguardo la nuova norma (ultimo periodo del primo comma) prevede tuttavia l’emanazione di un D.M. che individui specifici esoneri in ragione della tipologia di attività. La norma (comma 6-ter) prevede altresì che con un ulteriore D.M. (congiunto Mef-Mise) si individui le zone (probabilmente quelle con difficoltà di collegamento a internet) nelle quali i corrispettivi potranno ancora essere documentati con RF o SC con l’osservanza della relativa disciplina.

In fase di prima applicazione, con l’obiettivo di garantire un più graduale superamento degli attuali documenti fiscali sostitutivi della fattura (lo scontrino e la ricevuta fiscale), il D.M. 10 maggio 2019 ha individuato specifici esoneri dai nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi. Ferma restando la facoltà di adottare comunque il nuovo sistema, trattasi di 2 diverse tipologie di esoneri:

– esoneri classici ma di natura transitoria (articolo 1, comma 1, lettere a, b, d e articolo 2, comma 2), ossia validi fino a quando, sentite le associazioni di categoria, non saranno individuate le date a partire dalle quali verranno meno detti esoneri (articolo 3) e per i quali, nel frattempo, permane l’obbligo di (sola) tenuta del registro corrispettivi di cui all’articolo 24, D.P.R. 633/1972;

– esoneri temporanei per operazioni marginali, validi esclusivamente fino al 31 dicembre 2019 (articolo 1, comma 1, lettera c e articolo 2, comma 2), e per i quali, fino a tale data, rimane l’obbligo sia del rilascio dello scontrino (con i registratori ex L. 18/1983) o della ricevuta fiscale (ex articolo 8, L. 249/1976) sia dell’annotazione nel registro corrispettivi.

I registratori telematici (RT) che devono essere adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs 127/2017 (nei termini retro analizzati) rappresentano una nuova modalità di certificazione dei ricavi/compensi per i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura che, come s’è detto, fanno venir meno l’obbligo di emissione dello scontrino (attraverso i registratori della L. 18/1983) o della ricevuta fiscale (ex articolo 8, L. 249/1976) nonché la tenuta del registro corrispettivi (articolo 24, D.P.R. 633/1972). Trattasi di strumenti tecnologici costituiti da hardware e software in grado di rispettare i requisiti dei commi 3 e 4 del citato articolo 2 che stabiliscono, rispettivamente, che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuati mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (compresi quelli che consentono i pagamenti con carte di debito e credito) e che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti. Il provvedimento in questione è quello del 28 ottobre 2016 (n. 182017) già emanato per consentire l’adozione opzionale nel periodo 2017-2018 e modificato con provvedimento del 18 aprile 2019 (n. 99297) per adeguare il contenuto alla trasformazione della disciplina da opzionale a obbligatoria. Detto provvedimento prevede anche la possibilità, purché (adattabili e) adattati secondo le specifiche tecniche, di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica con i vecchi registratori fiscali.

In alternativa all’obbligo di adottare un tipico RT per ogni punto vendita o cassa è altresì prevista la possibilità:

– per i soggetti con almeno 3 punti cassa per singolo punto vendita, di adottare un “server di consolidamento – registratore RT” (più semplicemente “server RT”) quale unico punto di raccolta/consolidamento dei corrispettivi (§ 3 delle specifiche tecniche); nel caso di adozione di detta soluzione il contribuente deve però fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e deve altresì dotarsi del processo di controllo interno che, laddove previsto, deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al “modello di organizzazione, gestione e controllo” del D.Lgs. 231/2001 . Il processo di controllo interno, almeno ogni 3 anni, deve essere dichiarato conforme alle prescrizioni delle specifiche tecniche sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica. Come precisato nella risposta alla richiesta di consulenza n. 13/2019 detta certificazione, in sede di prima attivazione, deve essere preventiva o, al più, contestuale all’entrata in funzione. La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da un soggetto regolarmente iscritto nel Registro dei revisori legali tenuto dal Mef ai sensi del D.Lgs. 39/2010; per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono invece rivolgersi (come precisa la versione 7.0 delle specifiche aggiornata con provvedimento del 29 aprile 2019) ai soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali (Revisori legali e non solo Società di revisione come indicato nelle precedenti versione della specifiche) oppure agli Enti (Istituti Universitari e CNR) che sono abilitati a rilasciare ai fabbricanti le certificazioni che attestano l’affidabilità e la conformità del modello di RT alle specifiche tecniche del provvedimento; di effettuare la memorizzazione e trasmissione dei dati giornalieri attraverso una procedura web messa gratuitamente a disposizione in area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate utilizzabile anche attraverso dispositivi mobili; media.

Al posto dello scontrino (in tutti e 3 i casi), “per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni” è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale” la cui disciplina è stata regolamentata con il D.M. 7 dicembre 2016.

Fra i principali dubbi legati all’entrata in vigore (a seconda dei casi dal 1° luglio 2019 o 1° gennaio 2020) dell’obbligo generalizzato di adozione degli RT per le attività (dell’articolo 22) esonerate dall’obbligo di emissione della fattura, salvo richiesta del cliente, vi è quello dell’effetto sostitutivo della fattura. Tale effetto funziona solo a richiesta del cliente o vale anche per scelta organizzativa del fornitore? Non è completamente chiaro al riguardo se con il nuovo regime sopravviva infatti anche la disciplina dell’articolo 3, comma 2, D.P.R. 696/1996, compresa la regola dell’emissione contestuale alla cessione del bene o ultimazione del servizio spiegata nella circolare n. 97/E/1997. Contradditorie appaiono la risposta a interpello n. 159/2019 che (salvo per gli esoneri ripescati dal D.M. 10 maggio 2019) definisce la nuova disciplina dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 “una regola di ordine generale che sostituisce qualunque altra precedente in essere” e la precedente (di qualche giorno) risposta n. 149/2019 che (nonostante citi il comma 5 che letteralmente dice il contrario) dice che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione “non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura”. Da chiarire anche se la disciplina dei “corrispettivi non riscossi” funzioni (e come) in regime RT. Per l’effetto di quanto previsto nell’articolo 5, D.M. 7 dicembre 2016 (disciplina del documento commerciale) si ritiene confermata, invece, la valenza ai fini della deducibilità IIDD oppure della fatturazione differita del “documento commerciale” integrato con il codice fiscale o la partita Iva del cliente.

Fausto Baggiani
Commercialista

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