Proposta di Legge Regionale n. 344 – Le Osservazioni di Confcommercio Professioni Pisa
Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale
In Confcommercio cresce la rappresentanza del lavoro autonomo professionale, qualificato, di nuova generazione, verso il quale sta sempre più aumentando la domanda di servizi.
Per i professionisti a cui Confcommercio Professioni dà rappresentanza, il lavoro autonomo è una scelta consapevole che richiede di essere esercitata senza ostacoli ideologici e normativi e che sovente è resa possibile e sostenibile dal sapiente possesso di competenze distintive altamente qualificate e costantemente aggiornate, particolarmente apprezzate sia dalle imprese private che dalla Pubblica Amministrazione. Tuttavia, non sempre le condizioni di contesto garantiscono una vera libertà di scelta al lavoratore autonomo professionista, ancor più dal momento che non risultano ancora predisposte a loro favore tutele appropriate: basti pensare all’insufficiente diffusione di forme di welfare integrativo o alla mancata individuazione di opportune forme di sostegno al reddito, in caso di situazioni che comportino una sospensione o una riduzione dell’attività professionale.
Negli ultimi tempi abbiamo apprezzato alcuni interventi legislativi atti a superare questa impostazione anacronistica e a favore di un maggior sostegno del lavoro autonomo professionale, in particolare con l’emanazione del Jobs Act degli autonomi e con le misure contenute nelle Leggi di Bilancio 2017 e 2018 e l’estensione dell’equo compenso a tutti i professionisti operata dall’articolo 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017.
Ricordiamo, tuttavia, sempre l’importanza della Legge 4/2013 come primo punto di riferimento per le professioni non ordinistiche.
Quanto fatto, però, non è sufficiente: emerge la necessità di ulteriori misure che favoriscano la competitività dei professionisti – a partire dalla semplificazione fiscale e burocratica – e la corretta dinamica concorrenziale nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Ancor più ora che il Jobs Act sul lavoro autonomo ha previsto l’obbligo in capo ad essa di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti e ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza, sarebbe opportuno intervenire per indirizzare opportunamente il modus operandi delle centrali di committenza pubbliche.
In relazione al progetto di legge Regione Toscana n. 344, attualmente in esame, esprimiamo apprezzamento per il suo contenuto finalizzato a tutelare le prestazioni effettuate dai professionisti, riconoscendo il valore sociale ed economico delle stesse e perseguendo al tempo stesso l’obiettivo di scongiurare l’evasione fiscale. Riteniamo, tuttavia, che il progetto di legge non risolva completamente il problema dell’equo compenso che spetta, per legge, a tutti i professionisti sulla base di parametri certi non soltanto per i professionisti ordinistici.
A tal proposito, rileviamo come nell’ ambito degli appalti pubblici, si possa, infatti, notare la tendenza ad un progressivo e rilevante ridimensionamento dei compensi, anche per prestazioni estremamente qualificate. Permangono tuttora, inoltre, insostenibili ritardi di pagamento che i professionisti devono subire nel rapporto con i committenti pubblici e la Pubblica Amministrazione, a fronte di nessuna sanzione in capo a questi ultimi. Se le imprese di maggiori dimensioni possono meglio tutelarsi e sfruttare anche una posizione migliore nel contesto globale caratterizzato da bassi tassi di interesse per aumentare i loro investimenti, sono proprio i professionisti a subire maggiormente gli effetti negativi dovuti ai ritardi nei pagamenti o alla corresponsione di compensi non proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto o addirittura soltanto “simbolici”.
Del resto, nel caso degli appalti pubblici, non può essere valorizzato il solo criterio del prezzo a cui vengono offerti i servizi sul mercato, ma occorre dare rilevanza ai criteri che valutino anche la qualità, il merito, l’efficienza nella prestazione. Ciò coerentemente con la lettera della legge che, com’ è noto, oltre al criterio dell’economicità, annovera anche il criterio della qualità, quale principio cardine nell’affidamento delle opere pubbliche: principio che, tuttavia, rischia di essere posto nel nulla attraverso gare costantemente al ribasso bandite dalle diverse centrali di appalto nazionali e regionali o direttamente dalle amministrazioni pubbliche, senza riferimenti economici parametranti e gare pubbliche ove sia richiesta la presentazione di offerta tecnica progettuale a fronte di nessun compenso. Soprattutto per questo motivo, le buone pratiche che stanno iniziando a consolidarsi a tal proposito a livello regionale, consistenti nell’ adozione di linee guida e leggi regionali per le pubbliche amministrazioni, dovrebbero essere di stimolo per un ulteriore intervento legislativo a livello nazionale.
In conclusione, ribadiamo che, in relazione al principio dell’equo compenso che la Pubblica Amministrazione è chiamata già a garantire sulla base dell’art. 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 148/2017, convertito dalla legge 172/2017, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività e in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge, è necessario chiarire, tramite l’intervento del Legislatore, il suo ambito di applicazione. Tale chiarimento risulta quanto più opportuno con particolare riguardo alle professioni non organizzate in ordini e collegi, cui non risultano applicabili i parametri stabiliti per le professioni organizzate in ordini e collegi dai decreti ministeriali a cui fa riferimento la norma di legge.
Risulta, quindi, fondamentale individuare anche per i professionisti non organizzati in ordini o collegi dei parametri specifici e idonei a garantire l’equità dei loro compensi.
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